Art. 2

In vigore dal 16 lug 2012
In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 65/2011, relativamente all'anno di domanda 2012, le riduzioni previste all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 non si applicano alle domande di pagamento relative al Portogallo continentale e a Madera in base alla parte II, titolo I, del regolamento (UE) n. 65/2011 se tali domande sono state presentate entro l'11 giugno 2012.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2012/645 — Testo vigente | Portale Normativo