Art. 1
In vigore dal 16 lug 2012
Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:
1)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 3 ter
1. È vietato:
a)
importare nell’Unione carbone di legna:
i)
originario della Somalia o
ii)
esportato dalla Somalia;
b)
acquistare carbone di legna situato in Somalia o originario della Somalia;
c)
trasportare carbone di legna originario della Somalia o esportato dalla Somalia in qualsiasi altro paese; e
d)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni collegati all’importazione, al trasporto o all’acquisto di carbone di legna dalla Somalia di cui alle lettere a), b) e c); e
e)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. Ai fini del presente articolo, per «carbone di legna» si intendono i prodotti elencati nell’allegato II.
3. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all’acquisto o al trasporto di carbone di legna esportato dalla Somalia prima del 22 febbraio 2012.»;
2)
all’articolo 2 bis, all’articolo 6 bis e all’articolo 7 bis, paragrafo 1, i riferimenti all’«allegato» sono sostituiti da riferimenti all’«allegato I»;
3)
l’allegato è rinominato «Allegato I» ed è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento;
4)
il testo di cui all’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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