Art. 1

In vigore dal 16 lug 2012
Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato: 1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 3 ter 1.   È vietato: a) importare nell’Unione carbone di legna: i) originario della Somalia o ii) esportato dalla Somalia; b) acquistare carbone di legna situato in Somalia o originario della Somalia; c) trasportare carbone di legna originario della Somalia o esportato dalla Somalia in qualsiasi altro paese; e d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni collegati all’importazione, al trasporto o all’acquisto di carbone di legna dalla Somalia di cui alle lettere a), b) e c); e e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui alle lettere a), b), c) e d). 2.   Ai fini del presente articolo, per «carbone di legna» si intendono i prodotti elencati nell’allegato II. 3.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all’acquisto o al trasporto di carbone di legna esportato dalla Somalia prima del 22 febbraio 2012.»; 2) all’articolo 2 bis, all’articolo 6 bis e all’articolo 7 bis, paragrafo 1, i riferimenti all’«allegato» sono sostituiti da riferimenti all’«allegato I»; 3) l’allegato è rinominato «Allegato I» ed è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento; 4) il testo di cui all’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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