Art. 2
In vigore dal 13 lug 2012
Gli Stati membri, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, eventualmente modificano o ritirano le autorizzazioni vigenti per prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo al fine di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento entro l'1 maggio 2013.
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