Art. 1

In vigore dal 12 lug 2012
Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato: 1. L' è così modificato: (a) Il punto 16 è sostituito dal seguente: «16.   “veicolo ibrido elettrico (HEV)”: veicolo, compresi i veicoli che ricavano energia da un carburante di consumo solo per la ricarica del dispositivo di stoccaggio dell'energia/potenza elettrica, che ricava l'energia per la propulsione meccanica da entrambe le seguenti sorgenti di potenza/energia immagazzinata presenti a bordo del veicolo stesso: a) un carburante di consumo; b) batteria, condensatore, volano/generatore o altro dispositivo di stoccaggio dell'energia/potenza elettrica;». (b) Sono aggiunti i seguenti punti: «33.   “motopropulsore elettrico”: sistema formato da uno o più dispositivi di accumulo dell'energia elettrica, uno o più dispositivi di condizionamento della potenza elettrica e una o più macchine elettriche che convertono l'energia elettrica accumulata in energia meccanica trasmessa alle ruote per la propulsione del veicolo; 34.   “veicolo esclusivamente elettrico”: veicolo che utilizza esclusivamente un motopropulsore elettrico per la propulsione; 35.   “veicolo policarburante alimentato a H2GN”: veicolo policarburante che può funzionare con miscele differenti di idrogeno e di GN/biometano; 36.   “veicolo a idrogeno con pile a combustibile”: veicolo che funziona con pile a combustibile che convertono l'energia chimica dell'idrogeno in energia elettrica per la propulsione del veicolo.» 2. Gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
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