Art. 2

Modifiche al regolamento (CE) n. 680/2007

In vigore dal 11 lug 2012
Modifiche al regolamento (CE) n. 680/2007 Il regolamento (CE) n. 680/2007 è così modificato: 1) all’ sono aggiunti i punti seguenti: «14) “strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti”: uno strumento congiunto della Commissione e della BEI che fornisce valore aggiunto quale intervento dell’Unione, fronteggia situazioni d’investimento non ottimali in cui determinati progetti non riescono a reperire finanziamenti sufficienti sul mercato, e garantisce l’addizionalità, integrando o attirando i finanziamenti degli Stati membri o del settore privato. Esso previene inoltre le distorsioni della concorrenza, mira a garantire un effetto moltiplicatore e allinea gli interessi. Lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti assume la forma di un supporto di credito per progetti di interesse comune, attenua il servizio del debito di un progetto e il rischio di credito degli obbligazionisti ed è utilizzato soltanto per progetti la cui solidità finanziaria è basata sulle entrate del progetto. 15) “supporto di credito”: il miglioramento della qualità creditizia di un prestito concesso a un progetto attraverso un meccanismo subordinato sotto forma di uno strumento di debito o di una garanzia della BEI o di entrambi, con il supporto di un contributo a titolo del bilancio dell’Unione.»; 2) all’articolo 4, primo comma, è aggiunta la frase seguente: «Le richieste di copertura del rischio a titolo dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), sono presentate alla BEI in conformità della relativa procedura standard in materia.»; 3) l’articolo 6, paragrafo 1, è così modificato: a) alla lettera d) è aggiunta la frase seguente: «Nel 2012 e nel 2013 può essere riassegnato un importo fino a 200 milioni di EUR per la fase pilota dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti nel settore dei trasporti.»; b) è aggiunta la lettera seguente: «g) durante una fase pilota nel 2012 e nel 2013, un contributo finanziario per la BEI a titolo di accantonamento e allocazione dei capitali per strumenti di debito o garanzie che la BEI emette a partire dalle proprie risorse a titolo dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti nei settori delle RTE-T e delle RTE-E. L’esposizione dell’Unione in relazione allo strumento di condivisione del rischio, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, non supera in alcun caso l’importo del contributo dell’Unione allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, né si estende oltre la scadenza del portafoglio sottostante agli strumenti di rafforzamento del credito. Non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell’Unione. Il rischio residuo relativo a tali operazioni di prestito obbligazionario per il finanziamento di progetti è sempre sostenuto dalla BEI. Le principali modalità, condizioni e procedure dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono stabilite all’allegato I bis. Le condizioni e le modalità dettagliate per l’attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, inclusi la condivisione del rischio, la remunerazione, il monitoraggio e il controllo, sono stabilite in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI. Tale accordo è approvato dalla Commissione e dalla BEI secondo le rispettive procedure. Nel 2012 e nel 2013 può essere riassegnato allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, in conformità della procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, un importo fino a 210 milioni di EUR, di cui fino a 200 milioni di EUR per progetti nel settore dei trasporti e fino a 10 milioni di EUR per progetti nel settore dell’energia, attingendo dalle linee di bilancio dello strumento di garanzia del prestito, rispettivamente, per i progetti RTE-T, di cui all’allegato I e per le RTE-E. Oltre agli obblighi di informazione di cui al punto 49 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria e fatti salvi altri eventuali requisiti regolamentari in materia di informazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio con cadenza semestrale, durante la fase pilota, in merito all’efficacia dello strumento di condivisione del rischio, tra cui le condizioni finanziarie e il collocamento di eventuali prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di progetti. Data la durata limitata della fase pilota, gli interessi e le entrate di altro tipo generati dallo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti che sono percepiti entro il 31 dicembre 2013 possono essere riutilizzati per strumenti di debito e garanzie nuovi nell’ambito dello stesso meccanismo di condivisione del rischio e per progetti che soddisfano i medesimi criteri di ammissibilità, onde massimizzare il volume degli investimenti sostenuti. Qualora lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti non sia prorogato al prossimo quadro finanziario, gli eventuali fondi restanti sono reiscritti in qualità di entrate nel bilancio generale dell’Unione.»; 4) all’articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente: «2 bis.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, per i progetti svolti nell’ambito dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), la Commissione e la BEI presentano al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia nella seconda metà del 2013. Si procede a una valutazione completa e indipendente nel 2015. Sulla base di tale valutazione, la Commissione valuta la pertinenza dell’iniziativa Prestiti obbligazionari Europa 2020 per il finanziamento di progetti e la sua efficacia nell’accrescere il volume degli investimenti in progetti prioritari e nel migliorare l’efficienza della spesa dell’Unione. In virtù della valutazione in oggetto, tenuto conto di tutte le opzioni, la Commissione esamina la possibilità di proporre opportune modifiche regolamentari, anche di natura legislativa, in particolare qualora la risposta che ci si attende dal mercato non sia soddisfacente ovvero qualora si rendano disponibili sufficienti fonti alternative di finanziamento del debito a lungo termine.» 5) all’articolo 17, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Nella relazione intermedia di cui all’articolo 16, paragrafo 2 bis, figura altresì un elenco dei progetti che hanno beneficiato dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), unitamente a informazioni sulle condizioni delle obbligazioni emesse e sulle diverse tipologie di investitori attuali e potenziali.»; 6) l’allegato è rinumerato allegato I e il termine «allegato» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), è sostituito di conseguenza dal termine «allegato I»; 7) è aggiunto l’allegato seguente: «ALLEGATO I bis Principali modalità, condizioni e procedure dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g). La BEI è un partner nella condivisione del rischio e gestisce, per conto dell’Unione, il contributo di quest’ultima allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti. Maggiori dettagli sulle modalità e condizioni di applicazione di detto strumento, anche in materia di monitoraggio e controllo dello stesso, sono stabilite in un accordo di cooperazione tra la Commissione e la BEI, tenuto conto delle disposizioni stabilite nel presente allegato. a)   Il meccanismo della BEI 1. Lo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti è concepito per ogni progetto ammissibile come meccanismo subordinato sotto forma di strumento di debito o come meccanismo contingente (di garanzia) o come entrambi, al fine di agevolare l’emissione di un prestito obbligazionario per il finanziamento di progetti. 2. Ove la BEI sia o diventi creditore di un progetto, i suoi diritti a titolo dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti si collocano a livello inferiore rispetto al pagamento del debito primario e a livello superiore rispetto alle partecipazioni azionarie e a qualsiasi finanziamento ad esse connesso. 3. Lo strumento non supera il 20 % dell’importo totale del debito primario emesso. b)   Dotazione RTE-T: 2012: fino a 100 milioni di EUR, 2013: fino a un importo cumulativo di 200 milioni di EUR da riassegnare dalla dotazione RTE-T dedicata al meccanismo di garanzia del prestito per progetti di RTE-T di cui all’allegato I, ma non speso. RTE-E: 2013: fino a 10 milioni di EUR. La richiesta di storno per l’importo del 2012 è inoltrata senza indugio una volta firmato l’accordo di cooperazione. Le richieste di storno per i pagamenti negli anni successivi è presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In ogni caso, la richiesta di storno è corredata di una previsione del fabbisogno del contributo dell’Unione prestabilito. Ove necessario, tale previsione può fungere da base per una riduzione, su richiesta, degli importi stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2. c)   Conto fiduciario 1. La BEI accende due conti fiduciari (uno per i progetti RTE-T e l’altro per i progetti RTE-E) in cui sono versati i contributi dell’Unione e le entrate derivanti da tali contributi. Il conto fiduciario per i progetti RTE-T può essere accorpato con il conto fiduciario acceso per lo strumento di garanzia del prestito per i progetti RTE-T di cui all’allegato I, purché tale misura non pregiudichi la qualità dell’informativa e del monitoraggio di cui alle lettere j) e k). 2. Tenuto conto della durata limitata della fase pilota, gli interessi percepiti sui conti fiduciari e le altre entrate derivanti dai contributi dell’Unione, quali i premi di garanzia, gli interessi e i margini di rischio sugli importi erogati dalla BEI, si aggiungono alle risorse del conto fiduciario. Tuttavia, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, che essi siano reintegrati nelle linee di bilancio RTE-T o RTE-E. d)   Utilizzo del contributo dell’Unione Il contributo dell’Unione è utilizzato dalla BEI: 1. ai fini dell’accantonamento contro rischi, su base di primo rischio per i meccanismi subordinati del portafoglio del progetto ammissibile, conformemente alle norme pertinenti della BEI e alla valutazione del rischio da essa effettuata ai sensi delle sue politiche applicabili; 2. ai fini della copertura di eventuali costi ammissibili non correlati a progetti ma associati alla creazione e all’amministrazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, tra cui la sua valutazione. e)   Condivisione dei rischi e dei proventi Il modello di condivisione del rischio di cui alla lettera d) si riflette in una ripartizione appropriata tra l’Unione e la BEI della remunerazione del rischio imposta dalla BEI alla sua controparte relativamente a ciascuno strumento che costituisce il portafoglio. Nonostante le disposizioni applicabili alla condivisione del rischio per lo strumento di garanzia del prestito per i progetti RTE-T di cui all’allegato I, il modello di condivisione del rischio per i prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti si applica anche a tale strumento che include le operazioni del suo attuale portafoglio. f)   Prezzi La tariffazione dei meccanismi dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti è in funzione della remunerazione del rischio, conformemente alle norme e ai criteri pertinenti abitualmente applicati dalla BEI. g)   Procedura di richiesta Le richieste di copertura del rischio a titolo dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono presentate alla BEI conformemente alla sua procedura standard in materia. h)   Procedura di approvazione La BEI esercita la dovuta diligenza sotto il profilo del rischio, finanziario, tecnico e giuridico, decide riguardo all’impiego dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti e seleziona il tipo appropriato di meccanismo subordinato in base alle sue norme e criteri abituali, in particolare le linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischio di credito e i criteri di selezione della BEI in ambito sociale, ambientale e climatico. i)   Durata 1. L’ultima tranche del contributo dell’Unione allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti deve essere impegnata entro il 31 dicembre 2013. L’effettiva approvazione, da parte del consiglio di amministrazione della BEI, dei meccanismi dei prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2014. 2. In caso di cessazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti durante il vigente quadro finanziario pluriennale, eventuali saldi sui conti fiduciari, diversi dai fondi impegnati e da quelli necessari a coprire altri costi e spese ammissibili, sono reintegrati nelle linee di bilancio RTE-T e RTE-E. 3. I fondi destinati allo strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono riversati sui rispettivi conti fiduciari allo scadere dei meccanismi o sono rimborsati, purché la copertura dei rischi rimanga sufficiente. j)   Relazioni Le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull’attuazione dello strumento di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti sono convenute tra la Commissione e la BEI. Inoltre, la Commissione, con il sostegno della BEI, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’attuazione con cadenza semestrale, a decorrere dal primo semestre successivo alla firma dell’accordo di cooperazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g). k)   Monitoraggio, controllo e valutazione La Commissione controlla l’attuazione dello strumento, anche mediante eventuali sopralluoghi, ed effettua le verifiche e i controlli conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. La BEI gestisce i meccanismi subordinati conformemente alle proprie norme e procedure, comprese idonee misure di audit, controllo e monitoraggio. Inoltre, il consiglio di amministrazione della BEI, in cui sono rappresentati la Commissione e gli Stati membri, approva ciascun meccanismo subordinato e verifica che la BEI sia gestita conformemente al proprio statuto e alle direttive generali fissate dal consiglio dei governatori. Nella seconda metà del 2013 la Commissione e la BEI presentano al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sul funzionamento dello strumento pilota di condivisione del rischio per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti, allo scopo di ottimizzarne la concezione. Nel 2015 si svolgerà una valutazione completa e indipendente, previa approvazione delle operazioni finali per prestiti obbligazionari per il finanziamento di progetti che riguarderà, tra l’altro, il valore aggiunto, l’addizionalità rispetto ad altri strumenti dell’Unione o degli Stati membri e ad altre modalità di finanziamento del debito a lungo termine, l’effetto moltiplicatore ottenuto, i rischi del caso e la creazione o la correzione di eventuali effetti distorsivi. Tale valutazione riguarderà inoltre l’impatto sulla sostenibilità finanziaria, il volume, le condizioni e i costi dell’emissione obbligazionaria, l’effetto più generale sui mercati obbligazionari, nonché il controllo degli aspetti inerenti ai creditori e agli appalti. La valutazione permetterà eventualmente di raffrontare i costi con altre modalità alternative di finanziamento di progetti, tra cui prestiti bancari. Nella fase pilota è valutato ciascun progetto selezionato.»
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