Art. 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 641/2009

In vigore dal 11 lug 2012
Modifiche al regolamento (CE) n. 641/2009 Il regolamento (CE) n. 641/2009 è così modificato: 1) gli sono sostituiti dai seguenti: « Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di circolatori senza premistoppa indipendenti e di circolatori senza premistoppa integrati in prodotti. 2.   Il presente regolamento non si applica ai: a) circolatori destinati ad impianti per l’acqua potabile, ad eccezione delle prescrizioni in materia di informazione di prodotto di cui all’allegato I, punto 2, paragrafo1, lettera d); b) circolatori integrati in prodotti e immessi sul mercato prima del 1o gennaio 2020 in sostituzione di circolatori integrati in prodotti identici immessi sul mercato prima del 1o agosto 2015, ad eccezione delle prescrizioni in materia di informazione di prodotto di cui all’allegato I, punto 2, paragrafo1, lettera e). Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «circolatore», una pompa centrifuga, con o senza alloggiamento per la pompa, caratterizzata da una potenza idraulica nominale compresa tra 1 e 2 500 W destinata ad essere utilizzata in sistemi di riscaldamento o in circuiti secondari di sistemi di distribuzione del freddo; 2) «circolatore senza premistoppa», un circolatore il cui rotore è direttamente accoppiato ad una turbina e il cui rotore è immerso nella sostanza pompata; 3) «circolatore indipendente», un circolatore progettato per funzionare indipendentemente dal prodotto; 4) «prodotto», un apparecchio che genera e/o trasferisce calore; 5) «circolatore integrato in un prodotto», un circolatore progettato per funzionare in quanto parte di un prodotto che presenta almeno uno dei seguenti elementi: a) l’alloggiamento della pompa è progettato per essere montato e usato internamente a un prodotto; b) il circolatore è progettato affinché la sua velocità sia controllata dal prodotto; c) il circolatore è progettato con caratteristiche di sicurezza non idonee al funzionamento indipendente (classi ISO IP); d) il circolatore è definito in quanto parte dell’approvazione o della marcatura CE del prodotto; 6) «circolatore di acqua potabile», un circolatore progettato appositamente per essere utilizzato nel ricircolo delle acque destinate al consumo umano quali definite all’ della direttiva 98/83/CE del Consiglio (*1); 7) «alloggiamento della pompa», la parte di una pompa centrifuga destinata a essere collegata alle tubature dei sistemi di riscaldamento o in circuiti secondari di sistemi di distribuzione del freddo. (*1)   GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.» " 2) L’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Riesame La Commissione riesamina il presente regolamento entro il 1o gennaio 2017, alla luce del progresso tecnologico. Il riesame comprende la valutazione delle opzioni di progettazione suscettibili di agevolare il riutilizzo e il riciclaggio. I risultati del riesame sono presentati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti.» 3) Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 641/2009 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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