Art. 1

In vigore dal 5 lug 2012
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato. 1. All’, la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) per “aeromobile ELA1” si intende il seguente aeromobile leggero europeo con conducente: i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore; ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg; iii) un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d’aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per le mongolfiere, 1 050 m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni frenati; iv) un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per i dirigibili ad aria calda e 1 000 m3 per i dirigibili a gas.» 2. L’allegato I (parte M) e l’allegato II (parte 145) sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
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