Art. 1
In vigore dal 5 lug 2012
Il regolamento (CE) n. 2042/2003 è così modificato.
1.
All’, la lettera k) è sostituita dalla seguente:
«k)
per “aeromobile ELA1” si intende il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:
i)
un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;
ii)
un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg;
iii)
un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d’aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per le mongolfiere, 1 050 m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni frenati;
iv)
un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per i dirigibili ad aria calda e 1 000 m3 per i dirigibili a gas.»
2.
L’allegato I (parte M) e l’allegato II (parte 145) sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:593:oj#art-1