Art. 71

Rettifica, modifica o revoca del certificato

In vigore dal 4 lug 2012
Rettifica, modifica o revoca del certificato 1.   Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o d’ufficio, l’autorità di rilascio rettifica il certificato in caso di errore materiale. 2.   Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o, se previsto dal diritto nazionale, d’ufficio, l’autorità di rilascio modifica o revoca il certificato ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero. 3.   L’autorità di rilascio informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche del certificato ai sensi dell’, paragrafo 1, di eventuali rettifiche, modifiche o revoche del certificato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:650:oj#art-71

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Rettifica, modifica o revoca del certificato (Art. 71 Regolamento (UE) 2012/650) — Testo vigente | Portale Normativo