Art. 71
Rettifica, modifica o revoca del certificato
In vigore dal 4 lug 2012
Rettifica, modifica o revoca del certificato
1. Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o d’ufficio, l’autorità di rilascio rettifica il certificato in caso di errore materiale.
2. Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o, se previsto dal diritto nazionale, d’ufficio, l’autorità di rilascio modifica o revoca il certificato ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero.
3. L’autorità di rilascio informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche del certificato ai sensi dell’, paragrafo 1, di eventuali rettifiche, modifiche o revoche del certificato.
Storico versioni
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