Art. 67
Rilascio del certificato
In vigore dal 4 lug 2012
Rilascio del certificato
1. L’autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici. A tal fine utilizza il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2.
L’autorità di rilascio non emette il certificato, in particolare quando:
a)
gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione; o
b)
il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi.
2. L’autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari dell’emissione del certificato.
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