Art. 67

Rilascio del certificato

In vigore dal 4 lug 2012
Rilascio del certificato 1.   L’autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici. A tal fine utilizza il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. L’autorità di rilascio non emette il certificato, in particolare quando: a) gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione; o b) il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi. 2.   L’autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari dell’emissione del certificato.
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Rilascio del certificato (Art. 67 Regolamento (UE) 2012/650) — Testo vigente | Portale Normativo