Art. 14

Adizione dell’organo giurisdizionale

In vigore dal 4 lug 2012
Adizione dell’organo giurisdizionale Ai fini del presente capo, un organo giurisdizionale è considerato adito: a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’organo giurisdizionale, a condizione che il richiedente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al convenuto; b) se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’organo giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell’autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il richiedente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso l’organo giurisdizionale; o c) se i procedimenti sono aperti d’ufficio, alla data in cui l’autorità giurisdizionale decide di aprire il procedimento o, ove tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall’autorità giurisdizionale.
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Adizione dell’organo giurisdizionale (Art. 14 Regolamento (UE) 2012/650) — Testo vigente | Portale Normativo