Art. 67

Audizione delle persone interessate

In vigore dal 4 lug 2012
Audizione delle persone interessate 1.   Prima di prendere la decisione di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione per la reiterazione ai sensi degli , l’AESFEM dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L’AESFEM basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi. 2.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell’AESFEM.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:648:oj#art-67

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Audizione delle persone interessate (Art. 67 Regolamento (UE) 2012/648) — Testo vigente | Portale Normativo