Art. 2

Metodo con il quale le informazioni possono essere comunicate al pubblico

In vigore dal 29 giu 2012
Metodo con il quale le informazioni possono essere comunicate al pubblico Le informazioni sulle posizioni corte nette in titoli azionari sono comunicate al pubblico inserendole in un sito internet centrale gestito o controllato dall'autorità competente interessata a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 236/2012. Le informazioni sono comunicate al pubblico con un metodo che: (a) consenta di pubblicarle nel formato specificato all'allegato I, in modo che il pubblico che consulta il sito internet possa accedere a una o più tabelle contenenti tutte le informazioni pertinenti sulle posizioni per ciascun emittente di titoli azionari; (b) permetta agli utenti di individuare e filtrare, al momento di accesso al sito internet, le posizioni corte nette detenute su un emittente di titoli azionari che hanno raggiunto o superato la pertinente soglia di comunicazione al pubblico; (c) fornisca dati storici circa le posizioni corte nette detenute su un emittente di titoli azionari pubblicate; (d) includa, ogniqualvolta tecnicamente possibile, file scaricabili contenenti le posizioni corte nette pubblicate e la loro evoluzione storica in un formato leggibile a macchina, il che implica che i file devono essere sufficientemente strutturati affinché le applicazioni software possano riconoscere in maniera affidabile ciascun elemento riportato e la sua struttura interna; (e) mantenga visibili per un giorno, insieme alle informazioni specificate alla lettera b), le posizioni corte nette pubblicate perché sono scese al di sotto della soglia di comunicazione al pubblico dello 0,5% del capitale azionario emesso, prima di trasferire tali informazioni alla sezione dei dati storici.
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