Art. 2
Responsabilità degli Stati membri
In vigore dal 28 giu 2012
Responsabilità degli Stati membri
1. Lo Stato membro in cui è stabilita la sede dell’organizzazione di produttori transnazionale o dell’associazione transnazionale deve:
a)
riconoscere l’organizzazione di produttori transnazionale o l’associazione transnazionale conformemente all’articolo 126 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed espletare i compiti di cui all’ articolo 126 bis, paragrafo 4, di tale regolamento;
b)
istituire la necessaria collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri in cui i membri o le organizzazioni membre sono ubicati, per quanto attiene la verifica della conformità delle condizioni per il riconoscimento di cui all’articolo 126 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007;
c)
fornire, su richiesta degli altri Stati membri, tutte le informazioni e i documenti pertinenti agli altri Stati membri in cui sono situati i membri o le organizzazioni membre.
2. Ai fini della lettera b) del paragrafo 1, gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza amministrativa allo Stato membro in cui ha sede l’organizzazione di produttori transnazionale o l’associazione transnazionale, compreso il trasferimento di tutte le informazioni pertinenti.
3. Se un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori riconosciute conduce i negoziati di cui all’articolo 126 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita la loro sede sociale, gli Stati membri interessati assicurano la prestazione di tutta la necessaria assistenza amministrativa reciproca.
Storico versioni
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