Art. 1
In vigore dal 28 giu 2012
1. L’applicazione dei dazi doganali all’importazione di frumento tenero del codice NC 1001 99 00 , di qualità diversa dalla qualità alta ai sensi dell’allegato II del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (6), è sospesa nella campagna 2012/2013 per tutte le importazioni effettuate nell’ambito del contingente tariffario a dazio ridotto aperto dal regolamento (CE) n. 1067/2008.
2. Se il trasporto dei cereali di cui al paragrafo 1 del presente articolo è effettuato con destinazione diretta nell’Unione ed è iniziato al più tardi il 31 dicembre 2012, continua ad applicarsi la sospensione dei dazi doganali in forza del presente regolamento per l’immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi.
Alle autorità competenti è fornita una prova soddisfacente del trasporto con destinazione diretta nell’Unione e della data di inizio del medesimo, sulla base dell’originale del documento di trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2012:569:oj#art-1