Art. 1

Presentazione dei programmi di sostegno

In vigore dal 28 giu 2012
Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato: (1) l' è sostituito dal seguente: " Presentazione dei programmi di sostegno 1.   La prima presentazione del progetto di programma di sostegno di cui all'articolo 103 duodecies, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 si riferisce ai cinque esercizi finanziari dal 2009 al 2013. Per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018, gli Stati membri presentano alla Commissione il progetto di programma di sostegno entro il 1o marzo 2013. Se le dotazioni nazionali previste dall'esercizio finanziario 2014 in poi sono modificate dopo tale data, gli Stati membri adeguano di conseguenza i programmi di sostegno. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione il progetto di programma di sostegno per via elettronica utilizzando il modulo figurante nell'allegato I. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la tabella finanziaria relativa al progetto di programma di sostegno di cui al primo e al secondo comma utilizzando il modulo figurante nell'allegato II. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena adottate o modificate, le disposizioni legislative relative ai progetti di programma di sostegno di cui al paragrafo 1. Tale comunicazione può essere compiuta trasmettendo alla Commissione l'indirizzo del sito sul quale le disposizioni legislative sono accessibili al pubblico. 3.   Gli Stati membri che decidono di trasferire al regime di pagamento unico l'intero importo della propria dotazione nazionale, a partire dall'esercizio finanziario 2010 e per tutto il periodo indicato al paragrafo 1, primo comma, presentano una volta per tutte entro il 30 giugno 2008 il modulo figurante nell'allegato II del presente regolamento, compilando adeguatamente la riga corrispondente. Gli Stati membri che decidono di trasferire al regime di pagamento unico importi della propria dotazione nazionale, a partire dall'esercizio finanziario 2014 e per tutto il periodo indicato al paragrafo 1, secondo comma, presentano anteriormente al 1o dicembre 2012 il modulo figurante nell'allegato II, compilando adeguatamente la riga corrispondente. 4.   Gli Stati membri che decidono di inserire caratteristiche regionali nei programmi di sostegno possono presentare anche informazioni dettagliate a livello regionale, utilizzando il modulo figurante nell'allegato III. 5.   Gli Stati membri sono responsabili delle spese dalla data in cui la Commissione riceve il programma di sostegno fino alla data in cui il programma entra in applicazione ai sensi dell'articolo 103 duodecies, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007."; (2) gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, VIII bis e VIII ter sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:568:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo