Art. 1

Definizioni

In vigore dal 27 giu 2012
Il regolamento (UE) n. 234/2011 è così modificato: (1) È inserito il seguente a: «a Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: (a) “status di presunzione qualificata di sicurezza” lo stato attribuito dall'Autorità sotto il profilo della sicurezza a gruppi selezionati di microrganismi in base ad una valutazione comprovante l'assenza di rischi per la salute. (b) “linee guida dell'SCF del 1992” le direttive per la presentazione dei dati sugli enzimi alimentari fissate nel parere espresso dal Comitato scientifico per l'alimentazione umana in data 11 aprile 1991 (11). (11)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_27.pdf» " (2) All'articolo 8 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4, 5 e 6: «3.   In deroga al paragrafo 1, lettera l), non occorre che il fascicolo presentato a sostegno di una domanda di valutazione della sicurezza di un enzima alimentare includa necessariamente i dati tossicologici qualora l'enzima in questione sia stato ricavato da: (a) parti commestibili di piante o animali destinate all'alimentazione umana o che si presume possano essere impiegate a tale fine; oppure (b) microrganismi aventi status di presunzione qualificata di sicurezza. 4.   Il paragrafo 3 non si applica qualora le piante o gli animali in questione siano organismi geneticamente modificati secondo la definizione datane all', punto 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 oppure se quello interessato è un microrganismo geneticamente modificato quale definito all', lettera b), della direttiva 2009/41/CE (12). Il paragrafo 3, lettera b) si applica invece ai microorganismi nel caso che la modificazione genetica sia stata ottenuta con l'impiego delle tecniche o delle metodologie elencate nell'allegato II, parte A, punto 4, della direttiva 2009/41/CE. 5.   È consentito raggruppare gli enzimi alimentari in un'unica domanda purché abbiano la stessa attività catalitica, derivino dalla stessa fonte (ad esempio a livello di specie), siano stati sottoposti a processi di produzione sostanzialmente uguali fra loro e siano stati ottenuti da: (a) parti commestibili di piante o animali destinate all'alimentazione umana o che si presume possano essere impiegate a tale fine; oppure (b) microrganismi aventi status di presunzione qualificata di sicurezza; oppure (c) microrganismi impiegati per la produzione di enzimi alimentari valutati e approvati dalle autorità competenti in Francia o Danimarca conformemente alle linee guide dell'SCF del 1992. 6.   Il paragrafo 5 non si applica qualora le piante o gli animali in questione siano organismi geneticamente modificati secondo la definizione di cui all', punto 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003 oppure se il microrganismo interessato è geneticamente modificato a termini dell', lettera b), della direttiva 2009/41/CE. (12)   GU L 125 del 21.5.2009, pag. 75.» "
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Definizioni (Art. 1 Regolamento (UE) 2012/562) — Testo vigente | Portale Normativo