Art. 2

In vigore dal 25 giu 2012
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali sono invitate a prendere gli opportuni prevvedimenti per registrare le importazioni nell'Unione di cui all' del presente regolamento. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione può ordinare alle autorità doganali per mezzo di un regolamento di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2012/548 — Testo vigente | Portale Normativo