Art. 23
Modifiche provvisorie alla metodologia di monitoraggio
In vigore dal 21 giu 2012
Modifiche provvisorie alla metodologia di monitoraggio
1. Se per motivi tecnici risulta temporaneamente impossibile applicare il livello indicato nel piano di monitoraggio per i dati relativi all’attività o per ciascun fattore di calcolo di un flusso di combustibile o materiale approvato dall’autorità competente, il gestore interessato applica il livello più elevato raggiungibile fino a quando non siano state ripristinate le condizioni per l’applicazione del livello approvato nel piano di monitoraggio.
Il gestore attua tutte le misure necessarie per consentire il sollecito ripristino del livello per il piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente.
2. Il gestore interessato comunica tempestivamente all’autorità competente la variazione temporanea alla metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 1, specificando:
a)
le cause della deviazione dal livello;
b)
in maniera dettagliata, la metodologia di monitoraggio provvisoria che il gestore utilizza per determinare le emissioni fino a quando non siano state ripristinate le condizioni per l’applicazione del livello approvato nel piano di monitoraggio;
c)
le misure che il gestore adotta per ripristinare le condizioni per l’applicazione del livello specificato nel piano di monitoraggio applicato dall’autorità competente;
d)
il momento in cui il livello approvato dall’autorità competente sarà nuovamente applicato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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