Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 21 giu 2012
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni dei gas a effetto serra specificate in relazione alle attività elencate all’allegato I della direttiva 2003/87/CE e al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’attività di impianti permanenti e di trasporto aereo nonché al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo.
Esso si applica ai dati relativi alle emissioni e ai dati sull’attività riferiti al periodo successivo al 1o gennaio 2013.
Storico versioni
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