Art. 9
Tempistica
In vigore dal 21 giu 2012
Tempistica
1. Nel determinare la tempistica per un incarico di verifica di cui all’, paragrafo 1, lettera f), il verificatore tiene conto almeno dei seguenti elementi:
a)
la complessità dell’impianto o delle attività e della flotta dell’operatore aereo;
b)
il livello delle informazioni e la complessità del piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente;
c)
la soglia di rilevanza richiesta;
d)
la complessità e la completezza delle attività riguardanti il flusso dei dati e del sistema di controllo del gestore o dell’operatore aereo;
e)
l’ubicazione delle informazioni e dei dati connessi alle emissioni di gas a effetto serra oppure alle tonnellate-chilometro.
2. Il verificatore garantisce che il contratto di verifica preveda la possibilità di remunerare la prestazione di tempo aggiuntivo oltre al tempo stipulato nel contratto, qualora tale tempo aggiuntivo si riveli necessario ai fini dell’analisi strategica, dell’analisi dei rischi o di altre attività di verifica. Le situazioni in cui tale tempo aggiuntivo può essere impiegato includono almeno le seguenti:
a)
se, nel corso della verifica, le attività riguardanti il flusso dei dati, le attività di controllo o la logistica del gestore o dell’operatore aereo sembrano essere più complesse di quanto inizialmente previsto;
b)
se, durante la verifica, il verificatore rileva inesattezze, non conformità, dati insufficienti o errati.
3. Il verificatore documenta il tempo attribuito nella documentazione interna di verifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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