Art. 2
In vigore dal 21 giu 2012
Nella misura in cui sono interessati i prodotti delle società di cui all’, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi dei dazi pagati o contabilizzati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio nella sua versione iniziale e che superano quelli stabiliti sulla base dell’ del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, quale modificato dal presente regolamento. Le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla regolamentazione doganale nazionale applicabile.
Storico versioni
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