Art. 2

In vigore dal 20 giu 2012
1.   A partire dal 1o novembre 2012, ai fini dell’omologazione dei nuovi tipi di pneumatici appartenenti alla classe C1, si applicano il regolamento UNECE n. 30, supplemento 16 alla serie di modifiche 02 (6), e il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02 (7), comprendente la fase 2 dei requisiti sulla rumorosità del rotolamento, specificati al paragrafo 6.1.1, i requisiti di aderenza sul bagnato, specificati al paragrafo 6.2, e la fase 1 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.1 di tale regolamento UNECE. 2.   A partire dal 1o novembre 2014, ai fini della vendita e dell’entrata in servizio degli pneumatici nuovi appartenenti alla classe C1, si applicano il regolamento UNECE n. 30, supplemento 16 della serie di modifiche 02, e il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente i requisiti di aderenza sul bagnato, specificati al paragrafo 6.2 di tale regolamento UNECE. 3.   A partire dal 1o novembre 2012, ai fini dell’omologazione dei nuovi tipi di pneumatici appartenenti alle classi C2 e C3, si applicano il regolamento UNECE n. 54, supplemento 17 alla versione originale del regolamento (8), e il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 2 dei requisiti sulla rumorosità del rotolamento, specificati ai paragrafi da 6.1.2 a 6.1.3, e la fase 1 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.1 di tale regolamento UNECE. 4.   A partire dal 1o novembre 2014, ai fini della vendita e della messa in circolazione degli pneumatici nuovi appartenenti alle classi C2 e C3, si applica su base obbligatoria il regolamento UNECE n. 54, supplemento 17 alla versione originale del regolamento. 5.   A partire dal 1o novembre 2016, ai fini della vendita e della messa in circolazione degli pneumatici nuovi appartenenti alle classi C1, C2 e C3, si applica il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 2 dei requisiti sulla rumorosità del rotolamento, specificati ai paragrafi da 6.1.1 a 6.1.3 di tale regolamento UNECE. 6.   A partire dal 1o novembre 2014, ai fini della vendita e dell’entrata in servizio degli pneumatici nuovi appartenenti alle classi C1 e C2, si applica il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 1 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.1 di tale regolamento UNECE. 7.   A partire dal 1o novembre 2016, ai fini della vendita e dell’entrata in servizio degli pneumatici nuovi appartenenti alla classe C3, si applica il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 1 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.1 di tale regolamento UNECE. 8.   A partire dal 1o novembre 2016, ai fini dell’omologazione dei nuovi tipi di pneumatici appartenenti alle classi C1, C2 e C3, si applica il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 2 dei requisiti di resistenza al rotolamento di cui al paragrafo 6.3.2 di tale regolamento UNECE. 9.   A partire dal 1o novembre 2018, ai fini della vendita e dell’entrata in servizio degli pneumatici nuovi appartenenti alle classi C1 e C2, si applica su base obbligatoria il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 2 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.2 di tale regolamento UNECE. 10.   A partire dal 1o novembre 2020, ai fini della vendita e dell’entrata in servizio degli pneumatici nuovi appartenenti alla classe C3, si applica il regolamento UNECE n. 117, serie di modifiche 02, comprendente la fase 2 dei requisiti sulla resistenza al rotolamento, specificati al paragrafo 6.3.2 di tale regolamento UNECE. 11.   Gli pneumatici nuovi appartenenti alle classi C1, C2 e C3, fabbricati prima delle date di cui al paragrafo 2, riguardo ai requisiti generali e all’aderenza sul bagnato, al paragrafo 4, riguardo ai requisiti generali, al paragrafo 5, riguardo alla fase 2 dei requisiti sulla rumorosità di rotolamento, ai paragrafi 6 e 7, riguardo alla fase 1 dei requisiti di resistenza al rotolamento nonché dei paragrafi 9 e 10, riguardo alla fase 2 dei requisiti di resistenza al rotolamento, e che non soddisfano i requisiti suddetti, possono essere venduti ed entrare in servizio per un periodo di tempo aggiuntivo non superiore a 30 mesi a decorrere da tali date.
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