Art. 1

In vigore dal 20 giu 2012
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato: 1) all’articolo 7, paragrafo 2, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti: «e) i nomi e i siti Internet della o delle autorità di controllo o dell’organismo o degli organismi di controllo riconosciuti dall’autorità competente di cui alla lettera d) per l’esecuzione dei controlli; f) i nomi, i siti Internet e i numeri di codice della o delle autorità o dell’organismo o degli organismi di controllo responsabili del rilascio dei certificati nel paese terzo per l’importazione nell’Unione;» 2) all’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La Commissione valuta se il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 2 e le informazioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfacenti e può quindi decidere di riconoscere il paese terzo e di inserirlo nell’elenco per un periodo di tre anni. Se ritiene che le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal presente regolamento continuino a essere soddisfatte, la Commissione può decidere di prorogare l’inclusione del paese terzo dopo tale triennio. La decisione di cui al primo comma è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.»; 3) l’articolo 19 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) al primo comma è aggiunta la frase seguente: «L’autorità competente di uno Stato membro può altresì concedere tali autorizzazioni, alle stesse condizioni, ai prodotti importati da un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 se i prodotti importati di cui trattasi non rientrano nelle categorie e/o nell’origine prevista per tale paese.»; ii) al terzo comma è aggiunta la frase seguente: «Le autorizzazioni concesse prima del 1o luglio 2012 scadono entro e non oltre il 1o luglio 2014.»; b) il paragrafo 6 è soppresso; 4) l’allegato III è sostituito dal testo figurante nell’allegato I del presente regolamento; 5) l’allegato IV è sostituito dal testo figurante nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni

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