Art. 2
In vigore dal 18 giu 2012
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2012.
Tuttavia la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 relativa alla riduzione della frequenza dei controlli fisici e di identità su fagioli asparagi, meloni amari, peperoni e melanzane originari della Repubblica dominicana si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2012:514:oj#art-2