Art. 1
In vigore dal 15 giu 2012
Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
1)
sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 2 bis
1. È vietato:
a)
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna elencati nell’allegato IA, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;
b)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a).
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato III possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un’autorizzazione per un’operazione connessa alle attrezzature, ai beni o alle tecnologie elencati nell’allegato IA, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari.
Articolo 2 ter
1. Occorre un’autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature, i beni o le tecnologie che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna elencati nell’allegato IX, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria.
2. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web elencati nell’allegato III, non autorizzano la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione delle attrezzature, dei beni o delle tecnologie elencati nell’allegato IX se hanno fondati motivi di ritenere che le attrezzature, i beni e le tecnologie oggetto della vendita, della fornitura, del trasferimento o dell’esportazione in questione sono o potrebbero essere utilizzati per la repressione interna o per la fabbricazione e la manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna.
3. L’autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore conformemente alle modalità previste all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (*1). L’autorizzazione è valida in tutto il territorio dell’Unione.
(*1)
GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.»;"
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (*2) (“elenco comune delle attrezzature militari”) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature, beni o tecnologie che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate negli allegati I e IA, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;
c)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I e IA, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Siria o per un uso in Siria;
d)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c).
2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a:
—
assistenza tecnica destinata esclusivamente a sostenere la Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite (UNDOF),
—
materiale militare non letale che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di sviluppo istituzionale dell’ONU e dell’Unione o a programmi di gestione delle crisi dell’Unione o dell’ONU, o
—
veicoli non da combattimento equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Siria,
purché la fornitura in questione sia stata preventivamente approvata dall’autorità competente di uno Stato membro, identificata sui siti web elencati nell’allegato III.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato III possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un’autorizzazione per assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature, ai beni o alle tecnologie elencati nell’allegato IA, a condizione che le attrezzature, i beni o le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione entro quattro settimane di qualsiasi autorizzazione concessa a norma del primo comma.
4. L’autorizzazione preventiva dell’autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web elencati nell’allegato III, è necessaria per la fornitura di:
a)
assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature, beni o tecnologie elencati nell’allegato IX, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali attrezzature, beni o tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria;
b)
finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell’allegato IX, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni o tecnologie, ovvero la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per un uso in Siria.
Le autorità competenti non autorizzano le operazioni di cui al primo comma se hanno fondati motivi di ritenere che tali operazioni siano o possano essere finalizzate a contribuire alla repressione interna o alla fabbricazione e manutenzione di prodotti che potrebbero essere utilizzati a fini di repressione interna.
(*2)
GU C 86 del 18.3.2011, pag. 1.»;"
3)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 11 ter
1. È vietato:
a)
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, gli articoli di lusso elencati nell’allegato X alla Siria;
b)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui alla lettera a).
2. In deroga alla lettera a) del paragrafo 1, il divieto in questione non si applica a merci prive di carattere commerciale, per uso personale, contenute nei bagagli dei viaggiatori.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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