Art. 1

Disposizioni di modifica

In vigore dal 14 giu 2012
Disposizioni di modifica Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato: 1) l’articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Alimenti provenienti dall’azienda stessa o da altre fonti 1.   Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza conformemente all’articolo 17, paragrafo 4, almeno il 60 % degli alimenti proviene dall’unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende biologiche situate nella stessa regione. 2.   Nel caso dei suini e del pollame, almeno il 20 % degli alimenti proviene dall’unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto nella stessa regione in cooperazione con altre aziende biologiche od operatori del settore dei mangimi che applicano il metodo di produzione biologico. 3.   Nel caso delle api, alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale. L’alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse. L’alimentazione viene effettuata con miele, zucchero o sciroppi di zucchero biologici.»; 2) l’articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Uso di alcuni prodotti e sostanze negli alimenti per animali Ai fini dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione dei mangimi biologici e nell’alimentazione degli animali biologici: a) materie prime non biologiche di origine vegetale o animale per mangimi, o altre materie prime per mangimi elencate nell’allegato V, sezione 2, purché: i) siano prodotte o preparate senza solventi chimici; e ii) purché siano rispettate le restrizioni di cui agli articoli 43 o 47, lettera c); b) spezie, erbe aromatiche e melasse non biologiche, purché: i) non siano disponibili in forma biologica; ii) siano prodotte o preparate senza solventi chimici; e iii) il loro utilizzo sia limitato all’1 % della razione alimentare di una data specie, calcolata annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola; c) materie prime biologiche di origine animale per mangimi; d) le materie prime di origine minerale per mangimi elencate nell’allegato V, sezione 1; e) prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibili purché: i) siano prodotti o preparati senza solventi chimici; ii) il loro impiego sia limitato alle specie non erbivore; e iii) l’impiego di idrolizzati proteici di pesce sia limitato esclusivamente agli animali giovani; f) sale sotto forma di sale marino o salgemma grezzo estratto da giacimenti; g) gli additivi per mangimi elencati nell’allegato VI.»; 3) all’articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I prodotti fitoterapici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all’allegato V, sezione 1, e all’allegato VI, sezione 3, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.»; 4) all’articolo 25 duodecies, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) materie prime biologiche di origine vegetale o animale per mangimi.»; 5) all’articolo 25 quaterdecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le materie prime di origine minerale per mangimi possono essere utilizzate nell’acquacoltura biologica solo se figurano nell’allegato V, sezione 1.»; 6) all’articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2011» è sostituita da «31 dicembre 2014»; 7) l’articolo 43 è sostituito dal seguente: «Articolo 43 Uso di mangimi proteici non biologici di origine vegetale e animale Ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, e qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi mangimi proteici ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentito l’impiego in proporzioni limitate di mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole. La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell’arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2012, 2013 e 2014. Le percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola. Gli operatori conservano i documenti che provano la necessità di ricorrere alla presente disposizione.»; 8) gli articoli 59 e 60 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 59 Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita Il presente capo non si applica ai mangimi destinati agli animali da compagnia e agli animali da pelliccia. I marchi commerciali e le denominazioni di vendita recanti un’indicazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, possono essere utilizzati soltanto se tutti gli ingredienti di origine vegetale o animale sono ottenuti con il metodo di produzione biologico e se almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da tali ingredienti. Articolo 60 Indicazioni sui mangimi trasformati 1.   I termini di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e il logo biologico dell’UE possono essere utilizzati nell’etichettatura dei mangimi trasformati purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punti iv) e v), per il bestiame, o dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), per gli animali di acquacoltura, nonché dell’articolo 18; b) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del presente regolamento, in particolare degli articoli 22 e 26; c) tutti gli ingredienti di origine vegetale o animale contenuti nei mangimi trasformati sono ottenuti con il metodo di produzione biologico; d) almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da prodotti agricoli biologici. 2.   Fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, la seguente dicitura è autorizzata per i prodotti che contengono, in quantità variabili, materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico e/o materie prime ottenute da prodotti in conversione all’agricoltura biologica e/o prodotti di cui all’articolo 22 del presente regolamento: “può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008”.»; 9) gli allegati V e VI sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:505:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo