Art. 1
In vigore dal 11 giu 2012
Il regolamento (CE) n. 593/2007 è così modificato:
1)
all’, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In particolare, esso determina i casi in cui sono dovuti i diritti e gli onorari di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 216/2008, i relativi importi e le modalità di pagamento.»;
2)
all’, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:
«a) “diritti”: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti per operazioni di certificazione;
b) “onorari”: le somme riscosse dall’Agenzia e dovute dai richiedenti che fruiscono dei servizi, diversi dalle operazioni di certificazione, resi dall’Agenzia, compresa la fornitura di merci;
c) “operazioni di certificazione”: tutte le attività svolte dall’Agenzia, direttamente o indirettamente necessarie al rilascio, al mantenimento e alla modifica dei certificati di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative regole di attuazione;
d) “richiedente”: qualsiasi persona fisica o giuridica che chieda di beneficiare di un’operazione di certificazione o di un servizio reso dall’Agenzia.»;
3)
all’articolo 4 sono aggiunti i seguenti secondo e terzo comma:
«In applicazione di futuri regolamenti, l’Agenzia può riscuotere diritti conformemente alla parte II dell’allegato per operazioni di certificazione diverse da quelle di cui alla parte I dell’allegato.
Gli eventuali cambiamenti intervenuti nell’impresa, che sono comunicati all’Agenzia e ne condizionano l’approvazione, possono comportare il ricalcolo dei diritti di sorveglianza dovuti che sarà applicabile a partire dalla successiva griglia tariffaria.»;
4)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. I diritti sono dovuti dal richiedente e pagabili in euro. Le condizioni di pagamento sono comunicate ai richiedenti tramite il sito web dell’Agenzia. Il richiedente versa per intero i diritti, comprese le eventuali spese bancarie relative al pagamento, prima del rilascio, del mantenimento o della modifica del certificato, a meno che l’Agenzia, tenuto debitamente conto dei rischi finanziari, non decida altrimenti. I diritti sono versati entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura al richiedente da parte dell’Agenzia. La domanda può essere annullata o il certificato può essere sospeso o revocato in caso di mancato pagamento dei diritti entro la scadenza dei termini e previa notifica inviata dall’Agenzia.
2. L’Agenzia può fatturare i diritti in un’unica soluzione dopo aver ricevuto la domanda o all’inizio del periodo annuale o del periodo di sorveglianza.
3. Per le operazioni di certificazione che comportano il pagamento di diritti calcolati su base oraria, l’Agenzia fornisce al richiedente, a richiesta, un preventivo di spesa. Il preventivo è modificato dall’Agenzia qualora l’operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga di quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.
4. Se, dopo la verifica di una domanda, l’Agenzia decide di non accogliere la stessa, tutti i diritti riscossi vengono restituiti al richiedente, ad eccezione dell’importo destinato a coprire i costi amministrativi del trattamento della domanda. Detto importo è pari a due volte la tariffa oraria indicata nella parte II dell’allegato. Qualora l’Agenzia abbia prova del fatto che la capacità finanziaria del richiedente è a rischio, può rifiutare una domanda a meno che il richiedente non fornisca una garanzia bancaria o un deposito vincolato. L’Agenzia può inoltre rifiutare una domanda qualora il richiedente non abbia onorato gli importi dovuti per operazioni di certificazione o servizi prestati dall’Agenzia, a meno che il richiedente non corrisponda nel frattempo tali importi.
5. Qualora l’Agenzia debba interrompere un’operazione di certificazione perché i mezzi del richiedente sono insufficienti o perché quest’ultimo non adempie ai suoi obblighi, ovvero perché questi decide di rinunciare alla domanda o di posporre il suo progetto, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato su base oraria per il periodo in corso di 12 mesi, ma non eccedente il diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente nel momento in cui l’Agenzia interrompe il suo lavoro, assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell’allegato. Qualora l’Agenzia, su domanda del richiedente, riprenda un’operazione di certificazione interrotta in precedenza, tale operazione viene fatturata come nuovo progetto.
6. Se il titolare di un certificato rinuncia al certificato corrispondente o l’Agenzia revoca il certificato, il saldo di tutti i diritti dovuti, calcolato su base oraria ma non eccedente il diritto fisso applicabile, deve essere pagato integralmente nel momento in cui avviene la rinuncia o la revoca, assieme ad eventuali altri importi dovuti in quel momento. Il corrispondente numero di ore viene fatturato in base alla tariffa oraria indicata nella parte II dell’allegato.
7. Se l’Agenzia sospende il certificato a causa del mancato pagamento dei diritti annuali o dei diritti per la sorveglianza o perché il richiedente non è conforme ai requisiti applicabili, il relativo periodo di tariffazione non viene interrotto.»;
5)
l’articolo 10, paragrafo 2, è soppresso;
6)
all’articolo 11, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Per il trattamento dei ricorsi presentati a norma dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) sono corrisposti onorari, il cui importo è fissato nella parte IV dell’allegato. Il ricorrente, se è una persona giuridica, è tenuto a presentare all’Agenzia un certificato sottoscritto da un funzionario autorizzato dell’impresa interessata indicante il fatturato del ricorrente. Il suddetto certificato deve essere allegato alla notifica del ricorso. Gli onorari per il ricorso sono versati entro 60 giorni di calendario dalla data di presentazione del ricorso all’Agenzia secondo la procedura applicabile istituita dalla stessa. In caso di mancato pagamento entro tale termine, il ricorso viene respinto dalla commissione di ricorso. Se il ricorso si conclude a favore del ricorrente, l’Agenzia provvede immediatamente a rimborsare gli onorari versati.
Su richiesta del richiedente può essergli fornita una stima dell’importo degli onorari prima della prestazione del servizio. Il preventivo è modificato dall’Agenzia qualora l’operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga di quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.
(*1)
GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.»;"
7)
all’articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. L’allegato del regolamento è riesaminato periodicamente per garantire che significative informazioni relative alle ipotesi sulle entrate e spese dell’Agenzia trovino debito riscontro negli importi dei diritti e degli onorari da essa riscossi. Se necessario, il presente regolamento e il relativo allegato possono essere rivisti entro un massimo di cinque anni dall’entrata in vigore.»;
8)
l’allegato è modificato in conformità dell’allegato al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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