Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 giu 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«processo di riciclaggio», qualsiasi operazione di ritrattamento di cui all’, paragrafo 8, della direttiva 2006/66/CE, eseguita su pile al piombo/acido, al nichel-cadmio nonché pile e accumulatori di altro tipo e che si traducono nella produzione delle frazioni derivate di cui al punto 5 del presente articolo. Il processo di riciclaggio non include la selezione e/o la preparazione per il riciclaggio/smaltimento e può essere eseguito presso uno o più impianti;
2)
«preparazione al riciclaggio», il trattamento di rifiuti di pile e/o accumulatori prima di ogni processo di riciclaggio, che include tra l’altro lo stoccaggio, la manipolazione, lo smontaggio di pacchi batteria o la separazione di frazioni che non costituiscono parte integrante della pila o dell’accumulatore;
3)
«efficienza di riciclaggio» di un processo di riciclaggio, il rapporto, espresso in percentuale, fra la massa di frazioni derivate valida ai fini del riciclaggio e la massa della frazione iniziale di rifiuti di pile e accumulatori;
4)
«frazione iniziale», la massa di rifiuti di pile e accumulatori raccolti immessa nel processo di riciclaggio quale definita all’allegato I;
5)
«frazione derivata», la massa dei materiali prodotti dalla frazione iniziale in conseguenza del processo di riciclaggio quale definita all’allegato I, senza subire un ulteriore trattamento, che non sono più considerati rifiuti o che saranno utilizzati per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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