Art. 2

Informazioni pertinenti

In vigore dal 8 giu 2012
Informazioni pertinenti 1.   Entro il 1o luglio 2012 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le necessarie informazioni pertinenti, riguardanti in particolare: a) l’evoluzione del mercato nazionale degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine successivamente alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1925/2006; b) le abitudini di consumo degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine; c) i livelli di assunzione di vitamine e minerali da parte della popolazione; d) l’aggiunta agli alimenti di sostanze diverse da vitamine e minerali, inclusi gli integratori alimentari quali sono definiti all’, lettera a), della direttiva 2002/46/CE, e informazioni sulle abitudini di consumo di tali alimenti e sulle quantità di tali sostanze aggiunte agli alimenti e agli integratori alimentari. 2.   Le necessarie informazioni pertinenti di cui al paragrafo 1 che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione comprendono come minimo le informazioni specificate nell’allegato I del presente regolamento. Le necessarie informazioni pertinenti e i relativi dati particolareggiati sono trasmessi alla Commissione nel formato precisato nell’allegato II del presente regolamento. 3.   Gli Stati membri informano la Commissione qualora alcune delle informazioni specificate nell’allegato I non siano disponibili o non possano, per qualunque altro motivo, essere trasmesse alla Commissione entro il 1o luglio 2012.
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