Art. 1

In vigore dal 5 giu 2012
La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45o di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte dei pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o francese o immatricolati in Spagna o in Francia è vietata a decorrere, al più tardi, dal 30 maggio. A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dai suddetti pescherecci.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2012/476 — Testo vigente | Portale Normativo