Art. 2

In vigore dal 5 giu 2012
1.   Le società applicano le modifiche di cui all', punti 1) e 2) al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o luglio 2012 o in data successiva. 2.   Le società applicano le modifiche di cui all', punti 3) e 4) al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2013 o in data successiva.
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