Art. 1

Programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale

In vigore dal 30 mag 2012
Il regolamento (CE) n. 1266/2007 è modificato come segue: 1) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale Gli Stati membri attuano programmi di controllo e di vigilanza della febbre catarrale degli ovini conformemente ai requisiti minimi di cui all’allegato I.»; 2) l’articolo 5 è soppresso; 3) all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Prima di decidere se espungere un’area geografica epidemiologicamente rilevante da una zona soggetta a restrizioni, gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni circostanziate che dimostrino l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale in tale zona per un periodo di 2 anni, comprese 2 stagioni complete di attività del vettore, dopo aver attuato il programma di controllo e di vigilanza della febbre catarrale degli ovini, ai sensi dell’allegato I, punto 3.»; 4) all’articolo 7, la lettera a) del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente: «a)   gli Stati membri possono delimitare un’area geografica epidemiologicamente rilevante in una zona soggetta a restrizioni come “zona provvisoriamente indenne” purché per un anno, compresa una stagione completa di attività del vettore, il monitoraggio e la sorveglianza ai sensi dell’allegato I, punto 3, abbiano dimostrato l’assenza di circolazione del virus della febbre catarrale in tale parte della zona soggetta a restrizioni per tale sierotipo specifico o combinazione di sierotipi del virus della febbre catarrale. Uno Stato membro che intenda delimitare una zona soggetta a restrizioni o parte di una zona soggetta a restrizioni come “zona provvisoriamente indenne” deve notificare tale intenzione alla Commissione. La notifica va corredata delle informazioni di cui all’allegato I, punto 3. La Commissione invia agli Stati membri, nel quadro del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, l’elenco delle “zone provvisoriamente indenni”. I movimenti di animali all’interno di una zona soggetta a restrizioni, in cui circolano lo/gli stesso/i sierotipo/i del virus della febbre catarrale, verso una parte della stessa zona soggetta a restrizioni, delimitata come “zona provvisoriamente indenne”, possono essere autorizzati solo se: a) gli animali risultano conformi alle condizioni di cui all’allegato III; o b) gli animali soddisfano altre adeguate garanzie di salute animale, in base a una valutazione dei rischi, risultata positiva, sulle misure adottate contro il diffondersi del virus della febbre catarrale e per la protezione contro gli attacchi dei vettori stabilite dall’autorità competente del luogo d’origine e approvate dall’autorità competente del luogo di destinazione prima del movimento di tali animali; oppure c) gli animali sono destinati alla macellazione immediata.»; 5) all’articolo 8, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le informazioni relative ai macelli designati sono rese disponibili agli altri Stati membri e al pubblico.»; 6) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Ulteriori condizioni per il transito di animali 1.   Il transito di animali è autorizzato dall’autorità competente, purché: a) dopo un’adeguata pulizia e disinfezione presso il luogo del carico, i mezzi con i quali sono trasportati gli animali siano trattati con insetticidi e/o repellenti autorizzati. Questo trattamento deve avvenire in ogni caso prima che essi lascino la zona soggetta a restrizioni, o vi entrino; b) se è previsto un periodo di riposo di oltre un giorno in un punto di sosta durante il movimento attraverso una zona soggetta a restrizioni, gli animali siano protetti dall’eventuale attacco dei vettori della malattia in uno stabilimento protetto dai vettori, ai sensi dei criteri di cui all’allegato II. 2.   Il paragrafo 1 non si applica se il transito avviene: a) esclusivamente da, o attraverso, aree geografiche epidemiologicamente rilevanti della zona soggetta a restrizioni durante il periodo stagionalmente libero da vettori, così definito ai sensi dell’allegato V; o b) da, o attraverso, parti della zona soggetta a restrizioni delimitata come “zona provvisoriamente indenne” ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a). 3.   Per gli animali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai certificati sanitari previsti dalle direttive 64/432/CEE, 91/68/CEE e 92/65/CEE, o ai quali si fa riferimento nella decisione 93/444/CEE, è aggiunta la seguente dicitura: “Trattamento insetticida/repellente con … (inserire il nome del prodotto) il … (inserire la data) in conformità al regolamento (CE) n. 1266/2007, articolo 9.”»; 7) la lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 9 viene soppressa; 8) gli allegati I, II, III e V sono modificati in conformità all’allegato del presente regolamento.
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