Art. 1
In vigore dal 29 mag 2012
Il regolamento (CE) n. 715/2007 è così modificato:
1.
All’, alla fine del punto 17, il punto va sostituito da un punto e virgola.
2.
All’ è aggiunto il seguente punto 18:
«18. “motore ad iniezione diretta”: motore che può operare in una modalità in cui il carburante è immesso nell’aria di aspirazione dopo che l’aria è stata convogliata attraverso le valvole di aspirazione.»
3.
All’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 7:
«7. Fino a tre anni dopo le date di applicazione di cui ai paragrafi 4 e 5 per le nuove omologazioni e l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di nuovi veicoli e a scelta del fabbricante, un limite all’emissione del numero di particelle pari a 6 × 1012 #/km è applicato ai veicoli a iniezione diretta ad accensione comandata.»
4.
L’allegato I è modificato a norma dell’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:459:oj#art-1