Art. 1

In vigore dal 29 mag 2012
Il regolamento (CE) n. 715/2007 è così modificato: 1. All’, alla fine del punto 17, il punto va sostituito da un punto e virgola. 2. All’ è aggiunto il seguente punto 18: «18.   “motore ad iniezione diretta”: motore che può operare in una modalità in cui il carburante è immesso nell’aria di aspirazione dopo che l’aria è stata convogliata attraverso le valvole di aspirazione.» 3. All’articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 7: «7.   Fino a tre anni dopo le date di applicazione di cui ai paragrafi 4 e 5 per le nuove omologazioni e l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di nuovi veicoli e a scelta del fabbricante, un limite all’emissione del numero di particelle pari a 6 × 1012 #/km è applicato ai veicoli a iniezione diretta ad accensione comandata.» 4. L’allegato I è modificato a norma dell’allegato I del presente regolamento.
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