Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 29 mag 2012
Disposizioni transitorie 1.   Le scorte esistenti degli additivi per mangimi elencati nella parte A dell’allegato possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate come additivi per mangimi appartenenti al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio» nella categoria «additivi tecnologici» fino al 19 giugno 2013. 2.   Le premiscele prodotte con gli additivi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al 19 giugno 2013. 3.   Gli insilati prodotti con gli additivi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 19 giugno 2014. 4.   Per quanto riguarda l’additivo per mangimi di cui alla parte B dell’allegato, i paragrafi 1, 2 e 3 si applicano per le specie di animali menzionate in tale parte dell’allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:451:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo