Art. 1

In vigore dal 24 mag 2012
Il regolamento (UE) n. 439/2011 della Commissione è modificato come segue: 1) gli sono sostituiti dai seguenti: « In deroga agli articoli 72, 73 e da 75 a 79 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i seguenti prodotti sono considerati originari di Capo Verde alle condizioni precisate agli del presente regolamento: a) preparazioni e conserve di filetti di sgombro dei codici NC 1604 15 11 ed ex 1604 19 97 prodotte a Capo Verde da sgombri non originari delle voci SA 0302 o 0303; b) preparazioni e conserve di filetti di tombarello del codice NC ex 1604 19 97 prodotte a Capo Verde da tombarelli non originari delle voci SA 0302 o 0303. La deroga di cui all’ si applica ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione, ove siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 74 del regolamento (CEE) n. 2454/93, per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 e dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 nel limite dei quantitativi di cui all’allegato per quanto riguarda ogni prodotto importato.»; 2) L’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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