Art. 1
In vigore dal 24 mag 2012
Il regolamento (UE) n. 439/2011 della Commissione è modificato come segue:
1)
gli sono sostituiti dai seguenti:
«
In deroga agli articoli 72, 73 e da 75 a 79 del regolamento (CEE) n. 2454/93, i seguenti prodotti sono considerati originari di Capo Verde alle condizioni precisate agli del presente regolamento:
a)
preparazioni e conserve di filetti di sgombro dei codici NC 1604 15 11 ed ex 1604 19 97 prodotte a Capo Verde da sgombri non originari delle voci SA 0302 o 0303;
b)
preparazioni e conserve di filetti di tombarello del codice NC ex 1604 19 97 prodotte a Capo Verde da tombarelli non originari delle voci SA 0302 o 0303.
La deroga di cui all’ si applica ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione, ove siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 74 del regolamento (CEE) n. 2454/93, per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 e dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 nel limite dei quantitativi di cui all’allegato per quanto riguarda ogni prodotto importato.»;
2)
L’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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