Art. 1
In vigore dal 22 mag 2012
La Danimarca è autorizzata ad applicare alle partite di uova — quali definite nell’allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 — destinate alla Danimarca le garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.
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