Art. 1

In vigore dal 16 mag 2012
Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis 1.   Ai fini dell’esecuzione del piano annuale di distribuzione di cui all’ del presente regolamento, gli operatori selezionati a norma dell’articolo 4, paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 807/2010 e gli organismi designati di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono presentare all’autorità competente dello Stato membro interessato una richiesta di anticipi relativa alle spese di trasporto di prodotti nei magazzini degli organismi designati di cui all’articolo 27, paragrafo 7, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e alle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio di cui al secondo comma, lettera b), del detto articolo. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono anche versare anticipi relativi al costo della fornitura dei prodotti agli operatori selezionati a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 807/2010 purché, con soddisfazione degli Stati membri interessati, entro il 15 ottobre 2012 i suddetti operatori abbiano dimostrato che: a) hanno assunto impegni giuridicamente vincolanti ad attuare l’azione, b) hanno compiuto progressi significativi con l’attuazione dell’azione e c) hanno adottato tutte le misure necessarie a garantire che l’attuazione sia ultimata entro il 28 febbraio 2013. 2.   L’autorità competente può versare un anticipo fino al 100 % dell’importo richiesto, subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110 % dell’anticipo di cui al paragrafo 1. Nel caso di operatori selezionati a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 807/2010, la cauzione di cui al detto articolo è considerata sufficiente ai fini del presente articolo. 3.   Ai fini del paragrafo 2, si applica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 (*1) della Commissione. 4.   Per gli organismi designati di cui al paragrafo 1, l’organismo pagatore può accettare una garanzia scritta di un’autorità pubblica, secondo le disposizioni vigenti negli Stati membri, per un importo equivalente alla percentuale di cui al paragrafo 2, purché tale autorità s’impegni a versare l’importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all’anticipo non sia stato stabilito. Gli Stati membri possono inoltre fornire uno strumento di effetto equivalente, conformemente alle norme applicate negli Stati membri, a condizione che esso garantisca la restituzione dell’anticipo versato nel caso in cui non sia riconosciuto il diritto all’anticipo. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio 2013 l’importo totale degli anticipi versati fino al 15 ottobre 2012 ai sensi del paragrafo 2, che non sono stati liquidati e che si riferiscono alle operazioni che non sono state ancora portate a termine dai beneficiari finali. (*1)   GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4.» "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:419:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2012/419 — Testo vigente | Portale Normativo