Art. 3

Disposizioni transitorie

In vigore dal 16 mag 2012
Disposizioni transitorie Le cauzioni depositate per il rilascio dei titoli d’importazione relativi alle sementi di frumento duro, compresi i prodotti importati nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 376/2008, di orzo e di sorgo da granella diverso dal sorgo da granella ibrido destinato alla semina, dei titoli d’importazione relativi alle radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet, al midollo della palma a sago e alle patate dolci destinate al consumo umano e dei titoli d’esportazione relativi alle sementi di frumento duro, segala, orzo e avena, sono svincolate, su richiesta delle parti interessate, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) la validità dei titoli non è scaduta alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) i titoli sono stati adoperati parzialmente o non lo sono stati del tutto alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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