Art. 2

Divieti

In vigore dal 4 mag 2012
Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento, da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate, sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
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