Art. 2

In vigore dal 3 mag 2012
1.   I prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente regolamento applicabili dal 1o febbraio 2014, immessi legalmente sul mercato prima del 1o febbraio 2014, possono continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. 2.   In deroga al paragrafo 1, i prodotti alimentari contenenti pigmenti coloranti di alluminio e non conformi alle disposizioni del presente regolamento applicabili dal 1o agosto 2014, immessi legalmente sul mercato prima del 1o agosto 2014, possono continuare ad essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
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