Art. 1

In vigore dal 3 mag 2012
1.   Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione, di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. 2.   Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 impiegate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono tuttavia essere usate ancora per un periodo massimo di 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
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