Art. 38
Accordi bilaterali
In vigore dal 2 mag 2012
Accordi bilaterali
Se le autorità competenti raggiungono un accordo su questioni bilaterali contemplate dal presente regolamento, salvo per la soluzione di casi particolari, esse ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:389:oj#art-38