Art. 38

Accordi bilaterali

In vigore dal 2 mag 2012
Accordi bilaterali Se le autorità competenti raggiungono un accordo su questioni bilaterali contemplate dal presente regolamento, salvo per la soluzione di casi particolari, esse ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri.
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Accordi bilaterali (Art. 38 Regolamento (UE) 2012/389) — Testo vigente | Portale Normativo