Art. 1

In vigore dal 30 apr 2012
All’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1236/2010, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo 1 bis: «1 bis.   I rapporti di cui all’articolo 9 possono essere cancellati mediante un rapporto di cancellazione. Se un rapporto deve essere corretto, esso viene cancellato mediante un rapporto di cancellazione. Un nuovo rapporto corretto viene inviato successivamente al rapporto di cancellazione ed entro i termini fissati all’articolo 9. Se il centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera accetta la cancellazione, lo comunica al segretariato della NEAFC.»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2012/603 — Testo vigente | Portale Normativo