Art. 1
Riduzione temporanea del prelievo sulle eccedenze
In vigore dal 27 apr 2012
Riduzione temporanea del prelievo sulle eccedenze
In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006, l'importo del prelievo sulle eccedenze per un ulteriore quantitativo massimo di 250 000 tonnellate di zucchero in equivalente zucchero bianco e di 13 000 tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, prodotti in superamento della quota fissata nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 e immessi sul mercato dell'Unione nella campagna di commercializzazione 2011-2012, è fissato a 211 EUR/t. Il prelievo ridotto sulle eccedenze è versato dopo l'accoglimento della domanda di cui all' e prima del rilascio del certificato di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2012:367:oj#art-1