Art. 1
In vigore dal 26 apr 2012
Il regolamento (UE) n. 1255/2010 è così modificato:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti “baby beef” originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del Montenegro, della Serbia e del Kosovo
(*1)
(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»;"
2)
l', paragrafo 1, è così modificato:
a)
è aggiunta la seguente lettera f):
«f)
475 tonnellate di “baby beef”, espresse in peso carcassa, originarie del territorio doganale del Kosovo (*2).
(*2) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»;"
b)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I contingenti di cui al primo comma recano rispettivamente i nn. d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198, 09.4199 e 09.4200.»;
3)
gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_impl:2012:374:oj#art-1