Art. 3
Controllo
In vigore dal 25 apr 2012
Controllo
1. Quando intende concedere un aiuto “de minimis” a un'impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto comunicandole il probabile importo dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo), il servizio di interesse economico generale per il quale viene concesso e il suo carattere “de minimis”, facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se un aiuto “de minimis” a norma del presente regolamento è concesso a più imprese nell’ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest’obbligo segnalando alle imprese una somma fissa che corrisponde all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all’, paragrafo 2, è rispettato. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa che fornisce il servizio di interesse economico generale, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
Lo Stato membro può erogare nuovi aiuti “de minimis” a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi all'impresa in questione in forza del presente regolamento a un livello superiore al massimale di cui all’, paragrafo 2, e che siano rispettate le norme relative al cumulo di cui all', paragrafi 6, 7 e 8.
2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti “de minimis”, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti “de minimis” concessi da qualsiasi autorità dello stesso Stato membro a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.
3. Gli Stati membri registrano e raccolgono tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti “de minimis” individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti “de minimis” vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti dalle singole imprese in base al presente regolamento o ad altri regolamenti “de minimis”.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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