Art. 1
In vigore dal 24 apr 2012
All’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
«2. I prodotti fabbricati ed etichettati nell’Unione o importati nell’Unione e immessi in libera pratica conformemente al regolamento (CE) n. 1019/2002 anteriormente al 1o gennaio 2013 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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