Art. 1

In vigore dal 24 apr 2012
All’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: «2.   I prodotti fabbricati ed etichettati nell’Unione o importati nell’Unione e immessi in libera pratica conformemente al regolamento (CE) n. 1019/2002 anteriormente al 1o gennaio 2013 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2012/357 — Testo vigente | Portale Normativo