Art. 1
In vigore dal 23 apr 2012
Nel regolamento (CE) n. 765/2006 è inserito il seguente articolo:
“Articolo 4 ter
In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche, rappresentanze consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2012:354:oj#art-1