Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 apr 2012
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni oltre a quelle contenute nel regolamento (CE) n. 661/2009:
1) «tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia»: una categoria di veicoli che non differiscono in aspetti essenziali quali:
a)
il marchio di fabbrica o la denominazione commerciale del costruttore;
b)
le caratteristiche del veicolo che influiscono in modo significativo sulle prestazioni del sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia;
c)
il tipo e il modello del sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia;
2) «corsia»: ciascuna delle sezioni longitudinali in cui è divisa la carreggiata (cfr. allegato II, appendice);
3) «segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie»: delineatori posti intenzionalmente ai margini della corsia, direttamente visibili dal conducente durante la guida;
4) «velocità di deviazione»: velocità alla quale il veicolo supera la striscia di delimitazione della corsia, perpendicolarmente ad essa, nel punto di attivazione della segnalazione;
5) «spazio comune»: un campo in cui possono comparire, ma non contemporaneamente, due o più funzioni di informazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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