Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 apr 2012
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni oltre a quelle contenute nel regolamento (CE) n. 661/2009: 1)   «tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia»: una categoria di veicoli che non differiscono in aspetti essenziali quali: a) il marchio di fabbrica o la denominazione commerciale del costruttore; b) le caratteristiche del veicolo che influiscono in modo significativo sulle prestazioni del sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia; c) il tipo e il modello del sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia; 2)   «corsia»: ciascuna delle sezioni longitudinali in cui è divisa la carreggiata (cfr. allegato II, appendice); 3)   «segnaletica orizzontale di delimitazione delle corsie»: delineatori posti intenzionalmente ai margini della corsia, direttamente visibili dal conducente durante la guida; 4)   «velocità di deviazione»: velocità alla quale il veicolo supera la striscia di delimitazione della corsia, perpendicolarmente ad essa, nel punto di attivazione della segnalazione; 5)   «spazio comune»: un campo in cui possono comparire, ma non contemporaneamente, due o più funzioni di informazione.
Storico versioni

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