Art. 1
In vigore dal 19 apr 2012
1. Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2012 relativamente ai gruppi 1, 2, 4, 6, 7 e 8, e, per quanto concerne il gruppo 3, per il periodo dal 1o luglio 2012 al 30 giugno 2013, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
2. Alle domande dei diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o luglio al 30 settembre 2012, per quanto concerne il gruppo 5, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.
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